Sipario. In realtà l’arredamento, che tanto ha fatto discutere, non ci risulta ancora essere stato posizionato nella nuova sede prevista per la sala consiliare e cioè il Castello Caracciolo, ma quale ambientazione migliore per poter trovare dei fantasmi? (N.d.A.: ricordiamo, come spiegato nell’atto I, la definizione di fantasma: “Immagine non corrispondente a realtà, cosa inesistente, illusoria“)
Il senso di ordine e pulizia che traspare dall’inizio del secondo atto della commedia si addice alla perfezione alla tipologia di “fantasmi” della quale parliamo oggi. Tratteremo, infatti, di fantasmi ancor più “invisibili” di quelli del primo atto: regolamenti esistenti ma inapplicati, altri citati ma introvabili, organismi creati ma sconosciuti anche ai membri degli stessi e così via.
Iniziamo proprio dal castello perché siamo certi che in pochi sono al corrente del fatto che dallo scorso settembre in tutto il Castello Caracciolo, aree aperte incluse, vige il divieto di fumo ampiamente disatteso dagli stessi amministratori.
Se poi consideriamo che nella stessa ordinanza sindacale è previsto il divieto di fumo “nei parchi e nelle aree verdi del territorio frequentate da bambini e nelle zone ad essi dedicate” ecco che il primo “fantasma” l’abbiamo certamente trovato.
Un argomento particolarmente in voga negli ultimi anni e che suscita spesso accesi dibattiti è quello degli animali da compagnia e, in particolare, dei cani visto che, quasi sempre, i regolamenti si limitano a dare indicazioni per questa specie.
Il Comune di Cellamare si è dotato sin dal 2004 di un regolamento per la detenzione e circolazione dei cani, approvato in uno dei primi Consigli Comunali dalla amministrazione Laporta (I mandato), mostrando grande sensibilità per l’argomento. Peccato che, anche in questo caso, il regolamento sia poco più che “un pezzo di carta”.
1. È fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, nei negozi di generi alimentari, così come è fatto divieto di introdurli in bar, ristoranti e simili pubblici esercizi.
2. È fatto obbligo al gestore o proprietario dei negozi sopra indicati e/o nei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande di segnalare all’ingresso del locale tale divieto.
6. Chiunque viola le disposizioni previste ai comma 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somme da € 51,65 a € 258,23.Commi 1, 2 e 6 dell’Art. 8 del Regolamento
A mero titolo di esempio abbiamo riportato uno stralcio dell’articolo 8 di questo regolamento del quale chiunque può verificare la “non applicazione” (N.d.A.: non si vuole entrare nel merito della norma, semplicemente una regola si scrive perché sia rispettata, non per dire che esiste).
In questa rapida carrellata proviamo a cercare qualche altro “fantasma” nelle pieghe dello Statuto Comunale e, con una certa facilità, ci imbattiamo in una serie di regolamenti ai quali lo statuto rimanda per l’applicazione pratica di principi da esso sanciti.
Il Titolo III, “PARTECIPAZIONE E DIRITTO ALL’INFORMAZIONE” è una miniera inesauribile di regolamenti citati ma introvabili sul sito ufficiale del Comune.

Troviamo, infatti, un regolamento per l’erogazione di contributi in favore delle associazioni (art.35 comma 2) e il Regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione (stesso art. comma 5) dei quali non è ben chiaro se il primo sia, in realtà, una parte del secondo o no e che, comunque, non esistono nella apposita sezione del sito comunale esattamente come uno o più regolamenti citati agli articoli 40 e 41 riguardanti le modalità di attuazione delle consultazioni popolari.

All’articolo 39 troviamo poi le grandi assenti dalla scena amministrativa cellamarese, le consulte, pensate per “favorire la partecipazione dei cittadini” ma mai istituite.
A dirla tutta in realtà una consulta risulta costituita nell’ormai lontano 2004. Nelle pieghe di un altro regolamento, infatti, viene costituita la “Consulta Comunale dello Sport” della quale viene definita anche la composizione.

Il regolamento in questione, anch’esso non disponibile nell’apposita sezione del sito del comune, riguarda l’utilizzo degli impianti sportivi. Approvato con delibera di C.C. n° 15 del 27 aprile 2004, all’articolo 3 (in foto) istituisce appunto la consulta dello sport senza peraltro stabilirne il funzionamento né le modalità di convocazione ed in effetti non ci risulta sia mai stata convocata in 14 anni rendendola l’ennesimo fantasma di Cellamare.