Dossi e fossi fan pari

Così recita un detto toscano che si riferisce alla geografia collinare tipica della regione

A Cellamare, più che alla conformazione geografica, ci si riferisce proprio ai dossi, quelli artificiali, sistemati lungo le strade ed alle buche presenti sul manto stradale. Si possono trovare di frequente sui social “post” su questo argomento con le classiche divergenze di opinione tra i fautori di questi dissuasori di velocità e chi, invece, li ritiene addirittura peggio delle stesse buche.

Dossi_blog
Un post su fb di un paio di settimane fa

Senza entrare nel merito di questa disputa resta, purtroppo, il fatto oggettivo che i dossi presenti sulle strade cellamaresi sono tutti “illegali” ovvero non conformi alle norme vigenti.

Il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, infatti, prescrive all’art. 179 in maniera molto precisa come debbano essere realizzati ma, come probabilmente chi ci segue già immagina, qui a Cellamare l’interpretazione è un po’ a caso, un po’ come per i numeri.

Commi_da_5_a_7_art_179_reg_CdS_ridotta
Commi da 5 a 7 dell’art. 179 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada

Succede, allora che la “o” del comma 6 sia interpretata come una “e” dando vita ai famosi “dossi artificiali misti” (in foto) dei quali i nostri amministratori forse chiederanno di ottenere il brevetto oppure che, visto che 30 è minore di 50 (lettera a del comma 6), non abbiano fatto caso che esiste anche una lettera c dello stesso comma che prescrive una larghezza minima di 120 cm.

Dosso_misto_via_Casamassima_ridotta
Tipico esempio di “dosso misto alla cellamarese” realizzato in materiale plastico e conglomerato

Oltre alle difformità di realizzazione troviamo poi tutta una serie di irregolarità che vanno dalla presenza di dossi non segnalati (ad esempio imboccando via Losurdo da via Rutigliano) a quelli segnalati non regolarmente (segnalazione a meno di 20 metri dal dosso) per arrivare all’assenza dell’indicazione dell’ordinanza di istituzione del segnale di prescrizione.

Via_Losurdo_+_cartello_ridotta
A sinistra: segnalazione di serie di dossi (in realtà ne esiste uno solo) posta ben al di sotto dei “20 metri prima” previsti dalla norma. A destra: retro di un segnale che evidenzia la mancata indicazione dei riferimenti all’ordinanza di istituzione

D’altra parte, se è vero che una sentenza della Corte di Cassazione ha di fatto eliminato l’obbligo di  indicare gli estremi dell’ordinanza sul retro dei segnali, non ha di certo variato il comma 9 (sempre dell’art. 179 del Regolamento di attuazione del CdS) che prevede che “Tutti i tipi di rallentatori sono posti in opera previa ordinanza dell’ente proprietario della strada che ne determina il tipo e la ubicazione”

Siamo certi che ogni installazione di dossi nelle vie di Cellamare sia stata preceduta da una regolare ordinanza di istituzione da parte dell’amministrazione, ma noi non siamo riusciti a trovarne traccia sul sito ufficiale del Comune.

Ma la “trasgressione” forse più grave è costituita dall’installazione di dossi su percorsi “preferenziali per servizi di soccorso o di pronto intervento” il cui divieto è prescritto al comma 5 del già citato articolo 179.

piantina 2005_ridotta

Ci sembra fin troppo evidente quali siano, all’interno del nostro comune, le strade principali di scorrimento ma constatiamo che in 3 di queste su 4 sono presenti dossi artificiali nonostante l’esplicito divieto già ricordato.

Vogliamo chiudere, però, con una buona notizia, abbiamo trovato l’ordinanza di istituzione  del più grande (si estende per circa 30 metri), e probabilmente più discusso, dosso artificiale di Cellamare, quello di via Marconi.

Dosso via Marconi
Stralcio dell’Ordinanza N. 18 del 04-07-2016

Nella delibera si parla di “dosso artificiale” anche se ci sono numerosi dibattiti sulla possibilità che rialzi a livello dei marciapiedi possano ritenersi “dossi” e in realtà il Ministero dei Lavori Pubblici li definisce “speed tables” nelle sue Linee guida per la redazione dei piani per la sicurezza stradale urbana.

Foto dosso via Marconi_ridotta
Parziale dello “speed table” di Via Marconi

Anche in questo caso, comunque, siamo difronte a irregolarità, visto che l’altezza del dosso di via Marconi è ben oltre i 7 cm. stabiliti come massima possibile per i dossi artificiali dal più volte citato regolamento.

Via Marconi

Tra l’altro, a giudicare da quanto riportato su facebook (foto sopra) da un cittadino cellamarese, non ci sembra granché rispettato l’obbligo previsto di “adottare idonee misure per l’allontanamento delle acque“.

Parere 5274_ridotta

Verificata, quindi, l’irregolarità di tutti i dissuasori di velocità del territorio cellamarese, segnaliamo che, come sottolineato già nel 2011 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gli stessi andrebbero immediatamente rimossi.

Questi fantasmi (atto II)

La stessa scena del primo atto, ma completamente rinnovata.
L’arredamento è cambiato. Tutto nuovo di zecca. (dal copione della commedia)

Sipario. In realtà l’arredamento, che tanto ha fatto discutere, non ci risulta ancora essere stato posizionato nella nuova sede prevista per la sala consiliare e cioè il Castello Caracciolo, ma quale ambientazione migliore per poter trovare dei fantasmi? (N.d.A.: ricordiamo, come spiegato nell’atto I, la definizione di fantasma: “Immagine non corrispondente a realtà, cosa inesistente, illusoria“)

Il senso di ordine e pulizia che traspare dall’inizio del secondo atto della commedia si addice alla perfezione alla tipologia di “fantasmi” della quale parliamo oggi. Tratteremo, infatti, di fantasmi ancor più “invisibili” di quelli del primo atto: regolamenti esistenti ma inapplicati, altri citati ma introvabili, organismi creati ma sconosciuti anche ai membri degli stessi e così via.

Iniziamo proprio dal castello perché siamo certi che in pochi sono al corrente del fatto che dallo scorso settembre in tutto il Castello Caracciolo, aree aperte incluse, vige il divieto di fumo ampiamente disatteso dagli stessi amministratori.

Se poi consideriamo che nella stessa ordinanza sindacale è previsto il divieto di fumo “nei parchi e nelle aree verdi del territorio frequentate da bambini e nelle zone ad essi dedicate” ecco che il primo “fantasma” l’abbiamo certamente trovato.

Un argomento particolarmente in voga negli ultimi anni e che suscita spesso accesi dibattiti è quello degli animali da compagnia e, in particolare, dei cani visto che, quasi sempre, i regolamenti si limitano a dare indicazioni per questa specie.

Il Comune di Cellamare si è dotato sin dal 2004 di un regolamento per la detenzione e circolazione dei cani, approvato in uno dei primi Consigli Comunali dalla amministrazione Laporta (I mandato), mostrando grande sensibilità per l’argomento. Peccato che, anche in questo caso, il regolamento sia poco più che “un pezzo di carta”.

1. È fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, nei negozi di generi alimentari, così come è fatto divieto di introdurli in bar, ristoranti e simili pubblici esercizi.
2. È fatto obbligo al gestore o proprietario dei negozi sopra indicati e/o nei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande di segnalare all’ingresso del locale tale divieto.
6. Chiunque viola le disposizioni previste ai comma 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somme da € 51,65 a € 258,23.

Commi 1, 2 e 6 dell’Art. 8 del Regolamento

A mero titolo di esempio abbiamo riportato uno stralcio dell’articolo 8 di questo regolamento del quale chiunque può verificare la “non applicazione” (N.d.A.: non si vuole entrare nel merito della norma, semplicemente una regola si scrive perché sia rispettata, non per dire che esiste).

In questa rapida carrellata proviamo a cercare qualche altro “fantasma” nelle pieghe dello Statuto Comunale e, con una certa facilità, ci imbattiamo in una serie di regolamenti ai quali lo statuto rimanda per l’applicazione pratica di principi da esso sanciti.

Il Titolo III, “PARTECIPAZIONE E DIRITTO ALL’INFORMAZIONE” è una miniera inesauribile di regolamenti citati ma introvabili sul sito ufficiale del Comune.

Statuto_artt_38_40_41_ridotta
Stralci di alcuni articoli del Titolo III dello Statuto Comunale

Troviamo, infatti, un regolamento per l’erogazione di contributi in favore delle associazioni (art.35 comma 2) e il Regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione (stesso art. comma 5) dei quali non è ben chiaro se il primo sia, in realtà, una parte del secondo o no e che, comunque, non esistono nella apposita sezione del sito comunale esattamente come uno o più regolamenti citati agli articoli 40 e 41 riguardanti le modalità di attuazione delle consultazioni popolari.

Statuto_art_39_ridotta
Art. 39 dello Statuto Comunale

All’articolo 39 troviamo poi le grandi assenti dalla scena amministrativa cellamarese, le consulte, pensate per “favorire la partecipazione dei cittadini” ma mai istituite.

A dirla tutta in realtà una consulta risulta costituita nell’ormai lontano 2004. Nelle pieghe di un altro regolamento, infatti, viene costituita la “Consulta Comunale dello Sport” della quale viene definita anche la composizione.

Art.3_Regolamento_impianti_sportivi_ridotta
Art.3 del “Regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali”

Il regolamento in questione, anch’esso non disponibile nell’apposita sezione del sito del comune, riguarda l’utilizzo degli impianti sportivi. Approvato con delibera di C.C. n° 15 del 27 aprile 2004, all’articolo 3 (in foto) istituisce appunto la consulta dello sport senza peraltro stabilirne il funzionamento né le modalità di convocazione ed in effetti non ci risulta sia mai stata convocata in 14 anni rendendola l’ennesimo fantasma di Cellamare.